PROCEDURA OPERATIVA MODALITA’ DI INTERVENTO NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO Approvata da Direzione Data Approvazione: 05/02/2024 INDICE 1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2.BULLISMO E CYBERBULLISMO 2.1 Cos’è il bullismo 2.2 Tipologie di bullismo 2.3 Cos’è il cyberbullismo 2.4 Tipologie di cyberbullismo 2.5 Caratteristiche distintive del cyberbullismo 2.6 Confronto articolato tra bullismo e cyberbullismo 2.7 Reati a confronto tra bullismo e cyberbullismo 2.8 Ruoli e i comportamenti nel bullismo e cyberbullismo 2.9 Cosa non è il bullismo 2.10 Il disimpegno morale 3.LEGGI E RESPONSABILITÀ 3.1 Riferimenti normativi 3.2 Vari tipi di responsabilità 4.LE AZIONI ATTUATE DALL’ISTITUTO 4.1 Come contrastare bullismo e cyberbullismo 4.2 Prevenzione 4.3 Sicurezza informatica 4.4 Collaborazioni con l’esterno 4.5 Interventi in casi accertati 5.PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO 5.1 Prima segnalazione 5.2 Valutazione approfondita 5.3 Gestione del caso 5.4 Monitoraggio
1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura nasce per informare ed educare l’utenza della Fondazione Centro Formazione Professionale Padri Somaschi - Impresa Sociale nei confronti delle tematiche di bullismo e cyberbullismo, oltre che creare un ambiente educativo sicuro e sereno in cui tutti gli alunni crescano nel rispetto delle regole di convivenza e diventino adulti responsabili e attivi nella società. Obiettivo della procedura è quello di orientare l’Istituto nella promozione del benessere scolastico, in particolare: • nel mettere a punto strategie ed interventi didattico-educativi che prevengano e contrastino i fenomeni del bullismo e/o cyberbullismo • nell’individuare modalità e strumenti efficaci ed efficienti che permettano a tutti i protagonisti del processo formativo ed educativo di monitorare eventuali episodi di bullismo e/o cyberbullismo 2.BULLISMO E CYBERBULLISMO 2.1 Cos’è il bullismo Il bullismo è un fenomeno di natura sociale, definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti volti a prevaricare un'altra persona con l’intenzione di nuocere mediante l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. Per poter parlare di atto di bullismo dobbiamo essere in presenza di: • prepotenze intenzionali, sistematiche e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo; • azioni continuative e persistenti; • azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno verbalmente, fisicamente o psicologicamente; • disparità di forze tra chi attacca e chi subisce dove la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola. 2.2 Tipologie di bullismo Le diverse tipologie di questi comportamenti: • diretti: violenza fisica, prendere o maltrattare oggetti di una persona; • indiretti: fare pettegolezzi, isolare o escludere qualcuno dal gruppo; • verbali: ingiuriare o offendere; • discriminatori: comportamenti sessisti o razzisti contro i disabili; • bullismo attraverso la rete, anche detto cyberbullismo. 2.3 Cos’è il cyberbullismo Per cyberbullismo si intende “…qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo..” (art 1 comma 2 L 71/2017). Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la possibilità di un uso negativo delle sue potenzialità attraverso
l’invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite email o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete. Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all’espressione cyberbullismo che indica, appunto, l’utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come email, sms, siti web, telefoni cellulari per molestare ripetutamente una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime. 2.4 Tipologie di cyberbullismo Le principali tipologie di questi comportamenti: • scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute); • visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network; • esclusione: esclusione dalla comunicazione online o dai gruppi; • impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d’accesso all’account e-mail o ai social network. 2.5 Caratteristiche distintive del cyberbullismo Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali: • pervasività: mentre il bullo tradizionale agisce solo in presenza fisica, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate; • anonimato: la presenza di una distanza fisica dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi e ciò comporta una deresponsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni; • pubblico più vasto e rapida diffusione: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto; • permanenza nel tempo: video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi, spesso per sempre. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza. 2.6 Confronto articolato tra bullismo e cyberbullismo BULLISMO CYBERBULLISMO Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi I bulli di solito sono studenti o compagni di classe I cyberbulli possono essere sconosciuti I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un’immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione Il cyberbullo spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo Gli spettatori possono essere passivi, ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento Il cyberbullo non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo tradizionale Gli atti devono essere reiterati Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale 2.7 Reati a confronto tra bullismo e cyberbullismo BULLISMO CYBERBULLISMO Diffamazione Interferenze illecite nella vita privata Minaccia Diffamazione in rete Molestia o disturbo della persona Atti persecutori Violenza privata Pornografia minorile Percosse, lesioni personali Violazione Danneggiamento delle cose Estorsione Furto, estorsione Istigazione al suicidio 2.8 Ruoli e i comportamenti nel bullismo e cyberbullismo Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati. In termini generali si distinguono i seguenti ruoli: • il bullo: mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l’attenzione su di sé, fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi, ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa, esprime disimpegno morale; • la vittima: subisce prepotenze da un bullo o gruppo di bulli per una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l’aspetto fisico o la religione o l’orientamento di genere), spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare, ha una bassa autostima, ha minori capacità strategiche e controllo emotivo, può avere fragilità personali; • i sostenitori: incoraggiano il bullo e riducono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione, possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso, alcuni di loro sono bulli gregari; • gli spettatori passivi: assistono agli episodi passivamente o ne sono a conoscenza, molto spesso non intervengono per paura di diventare nuove vittime o per semplice indifferenza, hanno un ruolo importantissimo perché con il loro atteggiamento possono aumentare o fermare le prepotenze; • il bullo vittima: una tipologia particolare di bullo spesso emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni, ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi
di fronte agli attacchi dei compagni, è molto impopolare tra i pari o proviene da contesti familiari fragili. I ruoli tipici del bullismo faccia a faccia ricorrono anche nel cyberbullismo, anche se nel contesto virtuale l’atteggiamento di deresponsabilizzazione è molto marcato al punto da attivare meccanismi di condivisione che rendono protagonisti di atti di cyberbullismo molti attori. 2.9 Cosa non è il bullismo Prepotenza e reato sono una categoria di comportamenti particolarmente gravi, ma non classificabili come bullismo pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari e le condizioni in cui si manifestano. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come bullismo. In questi casi, la Fondazione Centro Formazione Professionale Padri Somaschi - Impresa Sociale agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d’ufficio, l’Istituto ha l’obbligo di effettuare la denuncia all’Autorità giudiziaria competente. C’è inoltre una differenza sottile tra prepotenza e gioco. Un punto di riferimento è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l’individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo. 2.10 Il disimpegno morale L’atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l’attivazione di meccanismi di disimpegno morale, cioè dei processi tramite i quali l’individuo si auto-giustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti: • la giustificazione di una condotta riprovevole, che permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo “l’ho fatto perché un mio compagno era stato offeso”, “non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio”; • la ridefinizione della responsabilità personale, che attiva meccanismi di diffusione della responsabilità “l’ho fanno tutti”, “Io ho solo detto ad altri che si meritava una lezione”; • la ridefinizione delle conseguenze dell’azione, che tende a minimizzare le conseguenze del proprio comportamento “era solo uno scherzo”, “dire offese a qualcuno non reca alcun danno”; • la ridefinizione del ruolo della vittima, che attribuisce alla vittima una colpa o la deumanizza “è antipatica e in fondo si merita se alcuni la chiamano con brutti nomi”, “fa schifo, non merita rispetto dagli altri”. 3.LEGGI E RESPONSABILITÀ 3.1 Riferimenti normativi Il bullismo e il cyberbullismo devono essere contrastati così come previsto: • dalla Costituzione italiana: art 3 Principio di uguaglianza, art 34 Diritto allo studio e L. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
• dal Codice Penale: art 581 Percosse, art 582 Lesione personale, art 595 Diffamazione, art 610 Violenza privata, art 612 Minaccia e art 635 Danneggiamento; • dal Codice Civile: art 2043 Risarcimento per fatto illecito, art 2047 Danno cagionato dall'incapace, art 2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte; • dalla Direttiva Ministeriale: n 16/2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, n 30/2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti, n 104/2007 Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente, posta a tutela della Privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; • dal MIUR: 2015 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 2017 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbulllismo, DM 18/2021 emanato con nota 482/2021 che consente ai dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono ragazzi e ragazze. Nei casi di bullismo più gravi esiste la possibilità dell’ammonimento da parte del questore (art 7), infatti, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art 612 bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art 594 c.p.), diffamazione (art 595 c.p.), minaccia (art 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art 167 del codice della Privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. 3.2 Vari tipi di responsabilità Negli atti di bullismo e cyberbullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano: • culpa del bullo minore: il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto socialmente pericoloso possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali; • culpa in vigilando e in educando e dei genitori: art 2048 del Codice Civile Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, i quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili; • culpa in vigilando e in educando dell’Istituzione formativa: art 2048 del Codice Civile comma 2 I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare
la presunzione, l’Istituto deve dimostrare di adottare misure preventive atte a scongiurare situazioni antigiuridiche. Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. 4.LE AZIONI ATTUATE DALL’ISTITUTO 4.1 Come contrastare bullismo e cyberbullismo Il bullismo e cyberbullismo danneggiano ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli o cyberbulli e chi li circonda. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e non. Pertanto, al fine di contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la Fondazione Centro di Formazione Professionale Padri Somaschi - Impresa Sociale opera su più livelli: • la prevenzione • la sicurezza informatica • l’attuazione di strategie operative e di gestione dei casi in collaborazione con l’esterno • intervento in casi accertati 4.2 Prevenzione Una procedura di intervento efficace ed efficiente deve avere come prerequisiti iniziali l’intento di estinguere i possibili problemi relativi a bullismo e cyberbullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l’insorgenza. Le figure familiari, scolastiche e della comunità devono essere in grado di cogliere ed interpretare i segnali di disagio che si manifestano nell’ambito scolastico. Ecco alcuni esempi: • tipici delle vittime: sintomi fisici (dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato), sentimenti di tristezza, disturbi dell’umore, paura, incubi solitudine ed apatia, interruzione della frequentazione degli amici e dei gruppi abituali, bassa autostima, depressione o attacchi d’ansia; • tipici dei bulli (o cyberbulli): aggressività verbale, arroganza, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere, atteggiamenti di scherno verso i compagni specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé, condotte antisociali, distacco affettivo o presenza di troppo denaro di incerta provenienza. 4.3 Sicurezza informatica La Fondazione Centro di Formazione Professionale Padri Somaschi - Impresa Sociale disciplina scrupolosamente gli accessi al web e richiede ai propri alunni il rigoroso rispetto del divieto d’uso dei cellulari. 4.4 Collaborazione con l’esterno La Fondazione Centro di Formazione Professionale Padri Somaschi - Impresa Sociale organizza azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo anche attraverso incontri dedicati ed aperti alle famiglie con Enti Locali, Servizi Sociali, Forze dell’Ordine (in particolare Polizia Postale) ed altre Istituzioni per i casi di particolare rilevanza.
4.5 Interventi in casi accertati La Fondazione Centro di Formazione Professionale Padri Somaschi - Impresa Sociale condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline. Per questo motivo viene messo in campo un approccio a Tolleranza zero con misure correttive e sanzioni nei confronti di chi commette atti di bullismo e cyberbullismo. 5.PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi schematizzate a seguire 5.1 Prima Segnalazione La fase di prima segnalazione ha lo scopo di prendere in carico la situazione. Chiunque, all’interno del centro, venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, informa immediatamente il Direttore che raccoglie informazioni sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., tramite l’utilizzo del Mod. 76 Segnalazione dei casi di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo, in modo tale da acquisire dati e ricostruire i fatti nel modo più oggettivo possibile e libero da pregiudizi e interpretazioni personali. La scheda di prima segnalazione può essere compilata insieme alla vittima, ai compagni, ai testimoni, agli insegnanti della classe, ai tutor, ad altro personale scolastico della Fondazione Centro di Formazione Professionali Padri Somaschi e/o la famiglia. Una versione semplificata, Mod. 77 Segnalazione anonima online e offline dei casi di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo, è disponibile sia online sul sito della Fondazione Centro di Formazione Professionale Padri Somaschi - Impresa Sociale che offline cartacea nei pressi della segreteria (debitamente segnalata) e permette a chiunque, in totale anonimato, di inviare una segnalazione al Direttore. Per coloro che compilano la versione anonima cartacea è presente una cassetta antistante la porta di ingresso della direzione dove è possibile imbucare la segnalazione. 1. PRIMA SEGNALAZIONE E 2. VALUTAZIONE APPROFONDITA 3. GESTIONE DEL CASO ATTRAVERSO UNO O PIÙ INTERVENTI 3.1 APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE 3.2 INTERVENTO INDIVIDUALE CON IL BULLO E CON LA VITTIMA 3.3 GESTIONE DELLA RELAZIONE 3.4 COINVOLGERE LA FAMIGLIA 3.5 SUPPORTO INTENSIVO, A LUNGO TERMINE E DI RETE 4. MONITORAGGIO
Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso bullismo e/o cyberbullismo: ha lo scopo di attivare un primo processo di analisi di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito. Tutte le informazioni raccolte in questa fase vengono trattate con la massima riservatezza e nel rispetto della normativa sulla Privacy. 5.2 Valutazione approfondita Il Direttore, eventualmente supportato da un team di gestione dell’emergenza designato da lui stesso per trattare il caso specifico, provvede a redigere una valutazione approfondita delle informazioni raccolte sul modello previsto utilizzando il Mod. 78 Valutazione approfondita dei casi di bullismo e cyberbullismo. La valutazione viene effettuata entro pochi giorni dalla redazione della scheda di segnalazione. Deve contenere: le informazioni sull’accaduto, la tipologia e gravità dei fatti, informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo, il livello di sofferenza della vittima, le caratteristiche di rischio del bullo. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi: è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni. Il risultato dell’analisi deve essere una definizione precisa dela tipologia e della gravità dei fatti al fine di definire un intervento. 5.3 Gestione del caso Dalla lettura di quanto emerso nel Mod. 78 Valutazione approfondita dei casi di bullismo e cyberbullismo è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente e se necessario, il tipo di intervento da eseguire: • codice verde: i fatti non sono configurabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo. Non sono previsti interventi specifici e si mantiene una posizione di monitoraggio della situazione. La decisione viene riportata sul Mod. 78 Valutazione approfondita dei casi di bullismo e cyberbullismo; • codice giallo o rosso: i fatti sono confermati da prove oggettive e si configurano come atti di bullismo e/o cyberbullismo. Il Direttore procede come segue: - comunicazione (convocazione) alla famiglia della vittima. In fase di colloquio il Direttore compila il Mod. 79 Scheda colloquio con la famiglia della vittima, che dovrà essere firmato dai genitori e conservato nell’apposito registro dei verbali; - comunicazione (convocazione) alla famiglia del bullo o cyberbullo. In fase di colloquio il Direttore compila il Mod. 80 Scheda colloquio con la famiglia del bullo o cyberbullo, che dovrà essere firmato dai genitori e conservato nell’apposito registro dei verbali; - convocazione del Consiglio di classe per la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare da mettere in campo nei confronti del bullo o
cyberbullo a seconda della gravità dei fatti rilevati, oltre che degli interventi educativi eventualmente da eseguire all’interno del/dei gruppo/i classe analizzando le risorse disponibili all’interno e all’esterno dell’Istituto. La decisione presa deve essere registrata sul Mod. 81 Scheda provvedimenti e azioni educative; - eventuale avvio della procedura giudiziaria mediante denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria. 5.4 Monitoraggio Il monitoraggio si pone l’obiettivo di valutare l’eventuale cambiamento a seguito dell’intervento. La Fondazione Centro di Formazione Professionale Padri Somaschi - Impresa Sociale introduce due momenti distinti di valutazione: • a breve termine (entro un mese) per verificare se qualcosa è cambiato, cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il comportamento del bullo/bulli o cyberbullo/cyberbulli è cambiato; • a lungo termine (entro tre mesi) per verificare che la situazione sia stabilizzata nel tempo. L’esito del monitoraggio deve essere riportato sul Mod. 82 Scheda Monitoraggio. Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.
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