di fronte agli attacchi dei compagni, è molto impopolare tra i pari o proviene da contesti familiari fragili. I ruoli tipici del bullismo faccia a faccia ricorrono anche nel cyberbullismo, anche se nel contesto virtuale l’atteggiamento di deresponsabilizzazione è molto marcato al punto da attivare meccanismi di condivisione che rendono protagonisti di atti di cyberbullismo molti attori. 2.9 Cosa non è il bullismo Prepotenza e reato sono una categoria di comportamenti particolarmente gravi, ma non classificabili come bullismo pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari e le condizioni in cui si manifestano. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come bullismo. In questi casi, la Fondazione Centro Formazione Professionale Padri Somaschi - Impresa Sociale agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d’ufficio, l’Istituto ha l’obbligo di effettuare la denuncia all’Autorità giudiziaria competente. C’è inoltre una differenza sottile tra prepotenza e gioco. Un punto di riferimento è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l’individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo. 2.10 Il disimpegno morale L’atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l’attivazione di meccanismi di disimpegno morale, cioè dei processi tramite i quali l’individuo si auto-giustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti: • la giustificazione di una condotta riprovevole, che permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo “l’ho fatto perché un mio compagno era stato offeso”, “non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio”; • la ridefinizione della responsabilità personale, che attiva meccanismi di diffusione della responsabilità “l’ho fanno tutti”, “Io ho solo detto ad altri che si meritava una lezione”; • la ridefinizione delle conseguenze dell’azione, che tende a minimizzare le conseguenze del proprio comportamento “era solo uno scherzo”, “dire offese a qualcuno non reca alcun danno”; • la ridefinizione del ruolo della vittima, che attribuisce alla vittima una colpa o la deumanizza “è antipatica e in fondo si merita se alcuni la chiamano con brutti nomi”, “fa schifo, non merita rispetto dagli altri”. 3.LEGGI E RESPONSABILITÀ 3.1 Riferimenti normativi Il bullismo e il cyberbullismo devono essere contrastati così come previsto: • dalla Costituzione italiana: art 3 Principio di uguaglianza, art 34 Diritto allo studio e L. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
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