Procedura Bullismo

• dal Codice Penale: art 581 Percosse, art 582 Lesione personale, art 595 Diffamazione, art 610 Violenza privata, art 612 Minaccia e art 635 Danneggiamento; • dal Codice Civile: art 2043 Risarcimento per fatto illecito, art 2047 Danno cagionato dall'incapace, art 2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte; • dalla Direttiva Ministeriale: n 16/2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, n 30/2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti, n 104/2007 Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente, posta a tutela della Privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; • dal MIUR: 2015 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 2017 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbulllismo, DM 18/2021 emanato con nota 482/2021 che consente ai dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono ragazzi e ragazze. Nei casi di bullismo più gravi esiste la possibilità dell’ammonimento da parte del questore (art 7), infatti, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art 612 bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art 594 c.p.), diffamazione (art 595 c.p.), minaccia (art 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art 167 del codice della Privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. 3.2 Vari tipi di responsabilità Negli atti di bullismo e cyberbullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano: • culpa del bullo minore: il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto socialmente pericoloso possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali; • culpa in vigilando e in educando e dei genitori: art 2048 del Codice Civile Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, i quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili; • culpa in vigilando e in educando dell’Istituzione formativa: art 2048 del Codice Civile comma 2 I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare

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