Modello Organizzativo

22 anche per l’omessa vigilanza sull’operato degli autori del delitto riconducibili all’impresa. In tal caso ai titolari dell’impresa o responsabili dell’attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 del decreto 231, mentre non è prevista una sanzione per l’ente. Da ultimo con Legge n. 68/2015 sono stati introdotti nel codice penale nuovi reati ambientali c.d. ecoreati che sono stati altresì richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Con la legge n. 68/2015 quindi sono state introdotte nuove fattispecie di reati ambientali ed in particolare: Inquinamento ambientale (452-bis c.p.); Disastro ambientale (452-quater c.p.); Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 - quinques c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.); Impedimento del controllo (452 – octies c.p.). In materia di responsabilità delle persone giuridiche, l’art. 1, co. 8, L. 68/15 ha modificato l’art. 25- undecies del D.lgs. 231\2001, prevedendo l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite ai nuovi delitti contro l'ambiente. Per quanto riguarda l'elenco dei comportamenti che, ai sensi dell'art. 25- undecies (Reati ambientali), possono determinare una responsabilità dell'ente si rinvia al documento “ Elenco Reati” allegato al presente Modello. Questa categoria di reati risulta a rischio di commissione in ASFAP in relazione all’attività di gestione dei rifiuti. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. n. 231/2001) Con il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con il Decreto Fiscale 2019, Legge 157/2019, è stato introdotto l’art. 25 quinquiesdecies nel D.lgs. n. 231 del 2001 così includendo nell’elenco dei reati rilevanti alcune fattispecie previste e punite dal D.lgs. n. 74 del 2000, riferito alla materia fiscale e tributaria. Tale elenco è stato successivamente ampliato con il recepimento della direttiva PIF, avvenuto con il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020. Ad oggi, quindi, sono state introdotte come fattispecie rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti le ipotesi previste dalle seguenti norme: - art. 2 comma 1 per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti riferiti ad operazioni inesistenti per un importo superiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale; - art. 2 comma 2- bis per la medesima condotta di cui al comma 1 per la quale siano indicati nella dichiarazione importi passivi fittizi per un importo inferiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale; - art. 3 riferito per la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero con l’ausilio di documenti falsi o di altri strumenti fraudolenti che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;

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