Modello Organizzativo

21 superiore nel massimo a cinque anni). I reati previsti all’art. 25 octies del Decreto presentano in ASFAP un indice di commissione del reato basso. Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001) Il comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, dando attuazione alla direttiva 2008/99 CE 5 , ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25- undecies , che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali. L’Unione Europea, di seguito anche solo “U.E.”, quindi ha posto attenzione agli illeciti in ambito ambientale i cui effetti, come noto, si possono propagare oltre i limiti territoriali di ciascun Stato membro. Lo Stato italiano pertanto in osservanza di quando statuito a livello comunitario ha quindi previsto nell’ambito della responsabilità penale dell’ente ex D.lgs. 231/2001 anche i c.d. reati ambientali, già previsti dal Codice dell’Ambiente, alcuni concepiti come reati di danno e di pericolo concreto altri come reati che vanno a punire condotte che di per sé sono astrattamente idonee a creare un pericolo o un danno all’ambiente. La legislazione italiana si è quindi di fatto spinta oltre il dettame normativo previsto a livello europeo, comprendendo appunto quelle condotte solo per natura idonee, in astratto, ad arrecare pregiudizio all’ambiente. Sono stati, altresì, previsti anche reati più propriamente formali consistenti nell’assenza di licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di determinate attività. Questo articolo è entrato in vigore il 16 agosto 2011 e quanto previsto, in applicazione dei principi di legalità e di irretroattività di cui all’art. 2 del D.lgs. 231/2001, vale per i reati ambientali inseriti nel nuovo art. 25- undecies qualora commessi a partire da tale data, ovvero, se trattasi di reati ambientali a carattere permanente, ove la permanenza sia iniziata prima del 16 agosto 2011, ma si sia protratta successivamente (es. omessa bonifica di siti contaminati). Gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l’agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Una simile estensione dell’area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti. I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verifichino reati ambientali, devono contemplare misure idonee ad evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza. E’ da segnalare inoltre che il Decreto Legge n. 136/2013 ha introdotto nel Codice dell’Ambiente il delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis) , che sanziona la persona fisica titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata, 5 Direttiva che ha imposto agli Stati Membri di approntare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive in relazione a condotte, offensive per l’ambiente, imputabili a persone fisiche o giuridiche, idonee a provocare danni alla salute delle persone ovvero un significativo deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque o della fauna o della flora. Con riguardo a tali ipotesi si richiede agli Stati Membri di prevedere anche la responsabilità delle persone giuridiche, quando gli illeciti vengono commessi con dolo o grave negligenza.

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