Modello Organizzativo
20 b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione ”. Sempre “ ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109” . Inoltre, “Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo”. Sul piano delle evidenze necessarie a ritenere un’operazione sospetta, il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 213/2007 sancisce che “ La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive ”. Da ultimo, vi è altresì da sottolineare l’introduzione della nuova figura delittuosa dell’autoriciclaggio ( ex art. 648 ter , comma I, c.p.), con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014. Soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento “naturale” da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648 ter -1 c.p., che “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale ”. Spetterà alla giurisprudenza definire i concetti di “mera utilizzazione” e di “godimento personale”. Si è puniti con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.000 euro laddove i proventi reimpiegati derivano da un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Se le sanzioni per il reato presupposto sono più elevate, l’autoriciclaggio è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. In relazione a tale fattispecie è anche esteso l’ambito operativo della confisca del profitto (anche per equivalente) e della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 (sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabile ad un range compreso tra 400 e 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o
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