Modello Organizzativo
14 Infatti, l’articolo 25 ter , comma 1, D.lgs. 231/2001, inserito dall’articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: “... se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano ...” le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato. Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, poiché: • alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere “ commessi nell’interesse della società ”; • altre fattispecie sono “caricate” di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l’applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati). Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell’interesse protetto dalle norme: 1. Le falsità 3 • artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c. False comunicazioni sociali. • art. 27 D.lgs. 39/2010 ( ex art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in). 1. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio • art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. • art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. • art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante. • art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori. • art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi. • art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale. • art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. 1. Altri illeciti 3 Si da conto delle incertezze circa l’applicabilità del reato c.d. di “falso in prospetto”. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all’art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di “falso in prospetto” all’interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 bis ). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell’applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall’abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali “false comunicazioni sociali” di cui agli art. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.
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