Modello Organizzativo

15 • art. 29 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2625 c.c. Impedito controllo). • art. 2635 c.c. Corruzione tra privati. • art. 2635- bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati. • art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea. • art. 2637 c.c. Aggiotaggio. • art. 2638 c.c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. I reati di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all’Elenco Reati documento allegato e parte integrante del presente Modello, sono rilevanti per ASFAP ma solo in riferimento ad alcune fattispecie di reato. Pertanto di seguito verranno esaminati solo i singoli reati rilevanti per la realtà di ASFAP. In particolare i reati ex artt. 2621, 2621 bis c.c. presentano un rischio di indice commissione medio. Le altre fattispecie di reato societario, indebita restituzione dei conferimenti ex art. 2626 c.c., illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 c.c., corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c. presentano un indice di rischio basso. Gli altri reati societari non sono risultati sensibili per ASFAP avendo un indice di rischio residuo o teorico. I risultati della predetta mappatura dei rischi sono riassunti nella tabella di Risk Analysis allegata al presente Modello. Assumono rilievo, in particolare per ASFAP i seguenti reati: - Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali - Art 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’ente con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all’ente ex D.lgs. 231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie: • la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; • è necessario che sussista l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; • le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Si noti che:

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