Modello Organizzativo
13 Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente avanzata. In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell’ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica. k) Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri L’art. 322 bis c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati stranieri. Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di ASFAP, valgono in modo identico per i casi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla Pubblica Amministrazione italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero. l) Art. 346- bis c.p. Traffico di influenze illecite Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322- bis , sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322- bis , indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. La norma è stata introdotta nel novero dei reati rilevanti per la responsabilità ex D.lgs. n. 231 del 2001 dalla Legge n. 3 del 2019. Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001) Le attività amministrativa e contabile possono concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.
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