Modello Organizzativo
12 concussione per costrizione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. Il D.lgs 231/2001, all’art. 25, prevede che ai fini di una responsabilità dell’ente rilevi anche la corruzione nei modi previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall’incaricato di pubblico servizio. h) 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari Detta norma si riferisce alle condotte di cui agli articoli precedenti (artt. 318 e 319 c.p.) qualora il comportamento illecito è commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. i) 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti, chi dà o promette denaro o utilità, è punito in concorso con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012 al titolo secondo del libro secondo del codice penale, con riferimento ai reati di concussione e corruzione ed, in particolare, al rapporto tra i reati di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., le ipotesi di responsabilità della società o degli enti, anche non dotati di personalità giuridica, per illecito amministrativo derivante da reato, appaiono amplificate con specifico riferimento all’ipotesi di reato di concussione per induzione di cui all’art. 319 quater c.p.. Mentre nella previsione di cui all’art. 317 c.p. (concussione per costrizione), il privato è vittima della concussione, lo “spacchettamento” della fattispecie di concussione di cui all’art. 317 c.p. determina l’introduzione di una seconda figura di concussione o, secondo altra e diversa tesi, una nuova fattispecie di corruzione attenuata dall’induzione nella quale il privato concorre con il pubblico ufficiale o con l’incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Dunque, l’ente non è più vittima del reato ma concorrente con il pubblico ufficiale nella commissione dello stesso. Le caratteristiche costitutive che diversificano dalla concussione per costrizione la nuova figura di concussione appaiono essere: A) una pressione psicologica più blanda rispetto all’ipotesi costrittiva lasciando, dunque, il privato libero di autodeterminarsi nella condotta da tenere; B) mancata resistenza da parte dell’autore del reato presupposto finalizzata all’ottenimento di un vantaggio ingiusto - nel caso che ci interessa un vantaggio ingiusto per l’ente – (ad esempio l’eliminazione di una sanzione fiscale da applicarsi legittimamente). L’odierna normativa di cui all’art. 319 quater c.p., che profila il privato quale concorrente nel reato di concussione per induzione, rispetto alle previsioni normative anteriori alla legge 190/2012 in cui il privato e, dunque, l’ente potevano solamente essere vittime del reato di concussione, è più sfavorevole e, perciò, non può operare in via retroattiva ex art. 25 comma II cost. e 2 c.p.. j) Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
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