Modello Organizzativo
10 qualificazione e l’asseto formale dell’ente per il quale il soggetto presta la propria opera. In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell’interesse della collettività. a) Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura). b) Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento del finanziamento. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l’esistenza di un requisito finanziario indispensabile per l’ottenimento di un contributo. c) Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).
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