Modello Organizzativo
2 PARTE SPECIALE SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO Gestione del rischio (CoSo Report II) Nella redazione del presente Modello si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione dell’ente tenendo conto dei “principi generali al Management “ che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “ GdF ”, con circolare n. 83607/2012 1 . Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’ente si basa sui seguenti elementi principali: • obiettivi; • rischi; • controlli. Di seguito vengono analizzati detti elementi. La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dall’ente, nonché condivisi da tutta l’organizzazione. Gli obiettivi possono essere strategici, operativi, di reporting e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue. Ogni ente deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione. Il rischio deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi dell’ente dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti ex D.Lgs 231/2001, ne costituiscono una parte 2 : quella qui rilevante. Nessun ente potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività dell’ente ed il raggiungimento di determinati obiettivi. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ASFAP deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile”, impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di Risk Management . Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sulla organizzazione. Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’ente, e perciò 1 Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello ex D.lgs. 231/2001 dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “ Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile”. 2 Cfr. Documento CoSO II (ERM).
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