Modello Organizzativo
28 FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE ha, quindi, definito che la violazione delle norme del Codice Etico, del Modello e delle procedure aziendali anche richiamate dal Modello comporta, a carico dei Destinatari, l’applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia - improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà - instaurato con FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE e possono determinare, quale conseguenza, l’avvio di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti interessati con la possibile conseguente irrogazione di sanzioni. Ciò a prescindere dall’instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo - nei casi in cui il comportamento integri o meno un’ipotesi di illecito - e dall’esito del conseguente giudizio, in quanto Codice Etico, Modello e procedure aziendali ad esso riferibili costituiscono precise norme di comportamento vincolanti per tutti i Destinatari. In ogni caso, data l’autonomia della violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure interne rispetto a violazioni di legge che comportano la commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, la valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari effettuata da FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale. 5.2 Sistema sanzionatorio per i dipendenti I comportamenti tenuti dai dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE) in violazione delle singole regole comportamentali sancite dal Modello costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nel vigente CCNL per la formazione professionale e relativo contratto regionale applicati. Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dal Legale Rappresentante di FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE, secondo quanto previsto nel CCNL applicato e nelle procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa. Le sanzioni disciplinari previste all’art. 56 del CCNL per la formazione professionale, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono: a) richiamo verbale; b) richiamo scritto; c) multa non superiore all’equivalente di tre ore di stipendio base; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di tre giorni; e) sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa. Il richiamo, verbale o scritto, viene comminato, a seconda della gravità, al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all’OdV, ometta di svolgere i controlli previsti, etc ) o adotti, nell’espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico. Incorre nel provvedimento della multa non superiore all’equivalente di tre ore di stipendio base, il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello. Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di tre giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell’espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI -
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