Modello Organizzativo

27 cartaceo) per un periodo di minimo 5 anni. L’OdV, inoltre, ha cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy . c) Obbligo di trasmissione delle segnalazioni all’OdV È istituito l’obbligo di informazione dell’OdV a carico dei Responsabili di Funzione che ricevano una segnalazione rilevante per il Modello. I Responsabili di Funzione devono riferire all’OdV, a mezzo di report , la segnalazione ricevuta e l’attività svolta (ad esempio sull’esito dei controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell’attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/2001). I Responsabili di Funzione devono contattare l’OdV tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso, sia che ne siano venuti a conoscenza direttamente che a mezzo di segnalazione altrui. 4.5.1 Segnalazioni anonime Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001, dalle altre fonti di legge, dal Codice Etico e dal Modello può essere comunicata all’OdV anche in modo anonimo. FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE suggerisce di preferire sempre la segnalazione non anonima anche alla luce delle garanzie di riservatezza garantite ed individuate sopra. I segnalanti devono utilizzare la posta elettronica. I Whistleblowers sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a quanto denunciato per consentire un'indagine adeguata. In assenza degli elementi minimi della segnalazione richiesti dal paragrafo precedente la segnalazione anonima sarà archiviata dall’OdV. 4.6 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza L’OdV si dota di un apposito regolamento che ne disciplina le regole di funzionamento. In particolare, il documento disciplina l’attività ed il funzionamento dell’OdV, ivi incluse tutte le attività relative alle modalità di esercizio delle sue attribuzioni (e.g. pianificazione, esecuzione, rapporto e verifiche non programmate, programmazione ed esecuzione delle riunioni). Lo stesso regolamento disciplina la validità delle deliberazioni, le modalità di gestione delle risorse finanziarie a disposizione e le procedure necessarie per le modifiche al regolamento stesso. SEZIONE V. SISTEMA DISCIPLINARE 5.1 Funzione del sistema disciplinare Secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2 lett. e) e dall’art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare che contrasti e sia idoneo a sanzionare l’eventuale violazione del Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili, da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello stesso e condizione essenziale per garantire la sua efficacia. In termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di “meccanismi di deterrenza”, applicabili in caso di violazione del Modello e delle procedure aziendali, ha lo scopo di contribuire, da un lato, all’efficacia ed effettività del Modello stesso, e, dall’altro, all’efficacia dell’attività di controllo effettuata dall’Organismo di Vigilanza.

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