Modello Organizzativo

17 SEZIONE IV. ORGANISMODI VIGILANZA. STATUTO 4.1 Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza Il D.lgs. 231/2001, all’art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001, prevede l’obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno all’ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull’osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell’aggiornamento del Modello medesimo. Il D.lgs. 231/2001, in virtù delle modifiche normative apportate dall’art. 1, comma 82, della legge finanziaria del 2005, stabilisce che l’OdV può essere sia monosoggettivo che plurisoggettivo. FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE ha optato, nel pieno rispetto della disciplina normativa, per un OdV collegiale, composto da due membri esterni ed uno interno alla Fondazione. I membri esterni garantiscono appieno l’indipendenza, la professionalità e la competenza nello svolgimento del compito affidato all’Organismo, avendo specifiche e comprovate competenze nel settore legale e aziendale, con particolare riguardo alla responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001. Il membro interno garantisce un adeguato e costante monitoraggio della corretta applicazione del Modello. Tale soluzione è stata ritenuta la più adatta, sulla base delle caratteristiche della propria struttura organizzativa, a garantire l’effettività dei controlli cui l’OdV è istituzionalmente preposto. Si è inoltre deciso che la nomina dell’OdV, nonché l’eventuale revoca, siano di competenza dell’Organo Amministrativo. L’Organo Amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, anche sulla base di quanto sancito nelle Linee Guida di Confindustria e, comunque, garantendo sempre che l’OdV nel suo complesso sia connotato dai seguenti requisiti: a) Autonomia e indipendenza I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo all’OdV, da considerarsi come unità di staff a sé stante nella struttura organizzativa, una sostanziale indipendenza gerarchica, prevedendo che, nello svolgimento delle sue funzioni, l’OdV risponda solo al massimo vertice gerarchico: il Consiglio di Amministrazione. Al fine di rendere effettivi i requisiti di cui al presente paragrafo è stato necessario definire alcune forme di tutela in favore dei componenti dell’OdV, in modo da assicurare ad essi un’adeguata protezione da eventuali forme di ritorsione a loro danno (si consideri il caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergano elementi che facciano risalire al vertice aziendale il reato – o il tentativo di commissione del medesimo – ovvero una violazione del presente Modello). Pertanto solo l’Organo Amministrativo è a conoscenza delle valutazioni sulla performance professionale complessiva e su ogni intervento retributivo e/o organizzativo relativo all’OdV: il medesimo organo ne verificherà la congruità con la politica interna aziendale.

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