Modello Organizzativo

8 Ciò impone, come è facile comprendere, una dettagliata analisi delle singole procedure attraverso le quali si esplicano le diverse attività svolte da FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE, in modo tale da poter predisporre efficaci presidi di controllo, in grado di impedire la commissione dei reati o determinarne, nel denegato caso, una rapida individuazione e denuncia da parte degli organismi di controllo interno. Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, oltre all’esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l’attività dell’ente, il legislatore impone anche l’accertamento di un requisito di tipo soggettivo , consistente nella colpevolezza dell’ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo, si identifica con l’individuazione di una colpa dell’organizzazione , intesa come assenza o inefficacia di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Tali regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente Modello organizzativo. 1.2 I reati presupposti alla responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE, al fine di valutare quali di esse espongano l’ente alla possibile commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, è opportuno completare l’inquadramento generale dei confini di tale fonte normativa. La responsabilità dell’ente era inizialmente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24 D.lgs. 231/2001). In seguito è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi ed integrativi del D.lgs. 231/2001 – anche ad altre categorie di reati. La materia dei reati contro la P.A. è stata poi oggetto di riforma con l’introduzione, tra i reati rilevanti, della fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p. La legge n. 3 del 2019 oltre ad inserire il delitto sopra indicato ha esteso l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231 del 2001. Sono poi previsti i reati informatici e di illecito trattamento dei dati (art. 24 bis); i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); sul punto si precisa che con Legge n. 236 del 11 dicembre 2016 è stato introdotto nel codice penale il nuovo reato di traffico illecito di organi prelevati da persona vivente ex art. 601 bis c.p. Quest’ultimo reato si ritrova oggi in un nuovo comma, il sesto, dell’art. 416 c.p. dando così origine alla fattispecie dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico degli organi, che è divenuta reato presupposto alla responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto (art. 24 ter D.lgs – Delitti di criminalità organizzata); ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis), ai reati contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis- 1), ai reati societari (art. 25 ter); sul punto la legge n. 69 del 27 maggio 2015 è intervenuta modificando i reati societari richiamati dall’art. 25 ter del decreto. Da ultimo, con il D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017, che ha attuato la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, è stato riformulato il reato di “corruzione tra privati” ex art. 2635 c.c., introdotto il nuovo reato societario di “istigazione alla corruzione tra privati” previsto all’art. 2635 bis c.c. ed inserito l’art. 2635 ter. Quest’ultimo articolo ha introdotto delle pene accessorie. Il Decreto legislativo n. 38/2017 ha anche avuto un impatto sulla disciplina della responsabilità degli enti ex D.lgs 231/2001 in quanto è stato modificato l’art. 25 ter del Decreto alla lettera s-bis) come di seguito indicato: « per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2. ».

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