Modello Organizzativo
17 della stessa Fondazione atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci, conservano rilevanza le condotte delittuose sanzionate dalla presente fattispecie di reato in forza dell’estensione ai gruppi societari dell’applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti. - Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che: • la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato; • rileva ai fini della punibilità tanto l’utile di esercizio quanto l’utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all’utile d’esercizio meno le perdite non ancora coperte più l’utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio); • ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell’illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve. - Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. È opportuno ricordare che: • con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni; • con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l’insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività. - Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati Detta fattispecie di reato si realizza qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento alla società. La pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTI5NzA=