Modello Organizzativo
30 Soggetti apicali (rapporto di lavoro subordinato) Sanzioni (nel caso di prima violazione) Violazioni del Modello del tipo A Richiamo scritto Violazioni del Modello del tipo B Multa Violazioni del Modello del tipo C Sospensione Violazioni del Modello del tipo D Sospensione cautelativa Le violazioni del Modello indicate nella suestesa Tabella di correlazione sono meglio specificate nel seguente paragrafo 5.7. 5.4 Sistema sanzionatorio previsto per i membri dell’Organo Amministrativo In caso di violazione del presente Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’OdV informa l’intero Organo Amministrativo, il quale prende gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge ivi comprese eventuali sanzioni pecuniarie. 5.5 Sistema sanzionatorio previsto per Consulenti, collaboratori e partners Nelle condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli Ordini di Acquisto verso terzi e/o nei contratti e negli accordi stipulati con fondazione, consulenti, collaboratori esterni, partner, etc . sono inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento in contrasto con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico di FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 consentirà ad FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE di risolvere il contratto ovvero, in alternativa, di chiedere l’adempimento del contratto, in ogni caso fatto salvo l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni. 5.6 Sistema sanzionatorio previsto per l’OdV in tema di normativa sul whistleblowing L’OdV è tenuto al rispetto di quanto prevede la normativa ed il Modello organizzativo circa il sistema di whistleblowing , come esposto nei paragrafi precedenti (cfr. par. 4.4 e 4.5), e pertanto la fondazione prevede nel contratto con il membro dell’OdV specifiche sanzioni nel caso di violazione delle misure poste a tutela del segnalante. 5.7 Tipologia di violazioni del Modello e relative sanzioni Le condotte sanzionabili a seguito della violazione del presente Modello, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, come elencate nelle sopra indicate tabelle di correlazione, sono meglio specificate come segue: A. Violazioni del Modello in aree non critiche sotto il profilo della commissione dei Reati; ad esempio: mancato rispetto del sistema di deleghe legato in aree non critiche; B. Violazioni del Modello nelle aree critiche: ad esempio disattendere le procedure aziendali anche previste dal Codice etico in tema di trasparenza delle informazioni; C. Violazioni del Modello in aree critiche disattendendo specifiche determinazioni delle procedure anche se la violazione in sé non possa considerarsi reato: trasgressione di una disposizione formalizzata in tema di gestione della contabilità; D. Violazioni del Modello evidentemente dolose volte alla commissione di uno dei Reati previsti dal D.lgs 231/2001. Ad esempio la volontaria violazione di una procedura contabile o amministrativa. Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al grado di
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