Modello Organizzativo
11 b). Secondo l’art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l’onere della prova è a carico dell’accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Ne consegue che l’adozione di un Modello (o di più modelli) costituisce un’opportunità che il legislatore attribuisce all’ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità. La mera adozione del Modello da parte dell’ organo dirigente – che è da individuarsi nell’organo titolare del potere gestorio, vale a dire l’Organo Amministrativo di FONDAZIONE CFP PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE – non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo in realtà necessario che il Modello sia efficace ed effettivo . Quanto all’efficacia del Modello, il legislatore, all’art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio); b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli. La caratteristica dell’effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell’art. 7, comma 4, D.lgs. 231/2001, richiede: a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del Modello); b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto “ possono essere adottati (…) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati ”. Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell’ambito dell’autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei. In ogni caso, va sottolineato, per ciò che riguarda il settore dell’attività di formazione, che la Regione Lombardia ha elaborato le Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell’ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro e che, per le restanti attività della Provincia, Confindustria, in attuazione del medesimo disposto normativo, ha redatto delle Linee Guida per l’adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa degli enti. Le Linee Guida in parola sono state approvate dal Ministero della Giustizia con d.m. del 4.12.2003. Successivamente aggiornate da ultimo nel 2014.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTI5NzA=