Codice Etico Fondazione CFP Padri Somaschi

12 7.3 - Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari e da qualsiasi altro soggetto che risulti intermediario deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il direttore e, in ogni caso, l’Organismo di vigilanza. Art. 8 Rapporti con i fornitori 8.1 - La FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale procede all’individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure individuabili nel proprio Manuale della Qualità che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità. 8.2 - È fatto divieto ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l’operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette. Art. 9 Obblighi dei collaboratori 9.1 - Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni della FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale, attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente Codice etico, dalla legge e dalla contrattazione collettiva e/o decentrata. 9.2 - Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere cattolico delle attività gestite dalla FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale che è un’organizzazione di tendenza, ed è quindi obbligato ad assumere comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che nello svolgimento delle mansioni non ostacolino l’adempimento dell’obbligo di coerenza con i valori cattolici professati dai Padri Somaschi e fatti propri dalla FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale; tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio, nel tratto e nell’abbigliamento. 9.3 - I dipendenti ed i collaboratori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 10 Condotta etica 10.1 - Il personale che a qualsiasi titolo collabora con la FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale deve astenersi, nelle attività della Fondazione, dal praticare, suggerire, attuare, consentire, incoraggiare o istigare pratiche abortive, eugenetiche o eutanasiche di qualsiasi tipo, così come pratiche comportanti manipolazione genetica contrastanti con la dignità della persona, da sostenere come il bene più prezioso che ogni essere umano possiede, o con la tutela del diritto alla vita dal concepimento fino alla morte naturale, uniformandosi al principio di precauzione nell’utilizzo delle biotecnologie.

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