Codice Etico Fondazione CFP Padri Somaschi
11 Art. 5 Rapporti con i collaboratori 5.1 – La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario della FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale che è tenuta ad adottare nell’esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. 5.2 - La FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell’equa retribuzione. 5.3 - Tutti i preposti alle attività della FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale sono responsabili dell’adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Art. 6 Prestatori d’opera 6.1 - La FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato, né comunque irregolare. 6.2 - La FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. 6.3 - Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali, né a discriminazione alcuna. 6.4 - La FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente. 6.5 - Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale. Art. 7 Rapporti con la Pubblica Amministrazione 7.1 - Ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 è vietato promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari ed a qualsiasi altro soggetto che risulti intermediario per promuovere o favorire interessi della FONDAZIONE C.F.P. PADRI SOMASCHI – Impresa Sociale, anche a seguito di illecite pressioni. 7.2 - Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTI5NzA=