Bilancio Sociale 2024
11 medesimo. Qualora, nel corso del mandato, dovessero venire a mancare uno o due componenti del Consiglio di Amministrazione il Collegio dei Partecipanti provvede a sostituire il componente cessato; il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Qualora, nel corso del mandato, venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione decade l’intero Consiglio e si procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal precedente secondo comma. In tal caso il Consiglio venuto meno resta in carica per la gestione ordinaria fino all’insediamento del nuovo organo di amministrazione. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 11 del D. Lgs. 112/2017 qualora dal bilancio di esercizio risulti il superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà, scaduta la durata dell’organo di amministrativo in carica, spetta ai lavoratori nominare un Consigliere con le modalità previste dal successivo articolo inerente le modalità di coinvolgimento dei lavoratori. In tale caso il Consiglio di Amministrazione avrà sei Consiglieri. Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, il diritto di nomina dell’amministratore da parte dei lavoratori viene meno, qualora tale situazione persista anche al momento della nuova nomina. Ferma restando in ogni caso la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2382 c.c. ed alle disposizioni generali del D. Lgs. n. 112/2017, l’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e pertanto: a. la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo (requisito di onorabilità); b. i consiglieri devono essere scelti fra persone che abbiamo maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio, di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese del settore inerente l’attività istituzionale, di attività professionali funzionali all’attività della fondazione o di attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche (requisiti di professionalità); c. la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che svolgono, in proprio o in qualità di amministratori di società o enti, attività simili o analoghe a quella della Fondazione (requisiti di indipendenza). Non possono essere conferite la presidenza della Fondazione e deleghe gestionali con poteri esclusivi di rappresentanza a coloro che si trovano nelle condizioni di cui art. 7 comma 2, del D. Lgs. n. 112/2017. Art. 16 (competenze del Consiglio di amministrazione) Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione: a. approvare, in conformità agli scopi istituzionali, il piano annuale di attività della Fondazione;
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